AGEVOLAZIONI L. 104/1992
Non È Necessario Che Vi Sia Convivenza Tra Chi Assiste E L’assistito.
Per fruire delle agevolazioni previste dalla nota “104” sull’assistenza a persona con handicap in situazionedi gravità, non è necessario che vi sia convivenza tra chi assiste e l’assistito. La legge dispone che, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, o entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.